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Roma, 1 luglio 2016
Circolare n. 116/2016
Oggetto: Autostrade – Riduzione pedaggi 2015
– Aperti i termini per la prenotazione – Delibera CCAA 15.6.2016, su G.U. n.143
del 21.6.2016.
Fino
alle ore 14,00 del 13 luglio restano aperti i termini per prenotare la
riduzione dei pedaggi autostradali pagati nel 2015. Successivamente chi si sarà
prenotato potrà – dalle ore 9,00 del 21 luglio alle ore 14,00 del 31 agosto –
presentare la domanda.
I
criteri e le modalità del beneficio, spettante alle imprese di autotrasporto,
sono stati fissati dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori; la
procedura per la prenotazione e la presentazione delle domande di riduzione è
on line sul Portale dell’Albo all’indirizzo www.alboautotrasporto.it
Si
rammenta che per fare richiesta di riduzione occorre aver pagato pedaggi nel
2015 per almeno 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi o cooperative
vale la spesa complessiva dell’organismo.
La
riduzione – che compete per transiti effettuati con furgoni, autocarri e
complessi (categorie autostradali B 3, 4 e 5) di classe ecologica Euro 3 e
superiori – va da un minimo del 4,33 ad un massimo del 13 per cento.
Il
suddetto importo è maggiorato per i veicoli più ecologici e ridotto per quelli
più inquinanti. Correggendo quanto già comunicato con precedente circolare, si
fa precisa che per i veicoli Euro 3 le riduzione sono dimezzate, mentre per i
veicoli Euro 5 ed Euro 6 le riduzioni sono maggiorate rispettivamente del 100 e
del 150 per cento. Inoltre i pedaggi per i transiti nelle ore notturne
(ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita dall’autostrada
tra le 2,00 e le 6,00) danno diritto ad un’ulteriore riduzione del 10 per
cento.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.108/2016
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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Confetra. |
G.U. n. 143 del 21.6.2016
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 15 giugno 2016
Criteri, modalita' e termini
di presentazione delle domande rivolte
all'ottenimento del beneficio
delle riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali, pagati
dalle imprese comunitarie
di autotrasporto
nell'anno 2015.
IL
PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale
delle persone fisiche
e giuridiche che
esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Visto il decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451,
convertito con
legge 26 febbraio 1999, n. 40;
Visto in particolare
l'art. 2, comma
3 del decreto-legge
28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge n. 40/1999,
che assegna
al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse
da
utilizzare per la protezione ambientale e
per la sicurezza
della
circolazione,
anche con riferimento
all'utilizzo delle
infrastrutture;
Visto l'art. 45 della
legge 23
dicembre 1999, n.
488, che, a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure
previste dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la
somma
di euro 46.481.121,00;
Visto il
decreto-legge 22 giugno
2000, n. 167
convertito con
modifiche nella legge
10 agosto 2000,
n. 229, che,
a modifica
dell'art. 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.
488,
ha elevato la
predetta somma di
euro 46.481.121,00 a
euro
67.139.397,00;
Visto il capitolo di
spesa 1330 dello
stato di previsione
del
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
denominato «Somme
assegnate al Comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie
di volta in volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in
termini di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;
Visto il decreto
del 28
dicembre 2015 n.
482300 del Ministro
dell'economia e delle finanze, recante la «Ripartizione in
capitoli
delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018»,
che prevede l'iscrizione,
per l'anno 2016,
della somma di
euro
175.213.359,00 sul capitolo 1330
dello stato di
previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
29 aprile
2015 n. 130 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della
legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' stata definita la ripartizione,
per il
triennio 2015-2017, delle risorse recate
dal medesimo articolo
e
l'utilizzazione di euro 120.000.000,00 annui per le misure
inerenti
la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1,
lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare
al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori;
Vista la
direttiva del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti prot. n. 104 del 13 aprile 2016, registrata dalla
Corte dei
conti in data 3 maggio
2016, con la
quale vengono impartite
le
disposizioni da adottare per gli interventi relativi all'anno
2014,
2015 e 2016
sulla base dei
fondi disponibili, salvo
diversa
disponibilita' delle risorse finanziarie;
Vista la delibera n.
02/2016 del 6 maggio 2016, con la
quale il
Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha
destinato
la somma pari a euro 59.692.023,10, quale acconto, per la
copertura
delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati nell'anno
2015 dalle
imprese con sede nell'Unione europea che effettuano
autotrasporto di
cose, del contenzioso pregresso e delle relative spese di
procedura;
Considerato, inoltre,
che per la copertura delle spese
derivanti
dall'eventuale contenzioso connesso
alle procedure di
riduzioni
compensate dei pedaggi, si
rende necessario accantonare
la somma
indicativamente stimata in euro 100.000,00;
Considerato, quindi,
che, per le finalita'
sopraindicate, risulta
disponibile l'importo di
euro 59.692.023,10, dal
quale andra'
detratto l'importo relativo alla copertura delle spese necessarie
a
rendere operativa la
presente delibera, fermo
restando quanto
previsto dalla citata direttiva n. 104 del 13 aprile
2016 e salve
ulteriori somme che dovessero
residuare dall'ammontare come
sopra
preventivato;
Considerata la
necessita' di stabilire l'entita' percentuale
delle
riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali da corrispondere
ai
soggetti aventi titolo;
Considerato che
l'utilizzo della firma digitale
rende possibile
l'invio al Comitato
centrale, attraverso il
sito internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni
compensate
dei pedaggi autostradali;
Considerato, altresi',
che occorre stabilire
i criteri e le
modalita' per la
presentazione delle domande
e della relativa
documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni
compensate
dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno
2015;
Delibera:
TITOLO I
Disposizioni comuni
1. I costi sostenuti per
i pedaggi autostradali relativi a transiti
effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6
e superiori,
appartenenti alle classi B3, 4 e 5, adibiti a
svolgere servizi di
autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese
di cui ai
successivo punto 4, sono
soggetti ad una
riduzione compensata a
partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015,
commisurata al
volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I costi per pedaggi
autostradali per i
veicoli di cui al
precedente punto 1
sono soggetti ad
una ulteriore riduzione
compensata a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31
dicembre 2015,
commisurata al
volume del fatturato
annuale in pedaggi
qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo
le ore
22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima
delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle
cooperative, ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo
punto
4, che abbiano realizzato
almeno il 10%
del fatturato aziendale
relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore
notturne, secondo
le modalita' indicate
al punto 6
della delibera. Qualora
il
raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa'
consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole
imprese
ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10%
del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono
beneficiare
dell'ulteriore riduzione
compensata, purche' detto
raggruppamento
fornisca i dati necessari per
l'elaborazione dei pedaggi
notturni
delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni
compensate sono concesse
esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e
saranno
applicate, in sede di emissione, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione da ciascuna delle societa' di
gestione
dei sistemi di pagamento differito del pedaggio.
4. Le riduzioni
compensate dei pedaggi autostradali possono
essere
richieste:
a) dalle imprese che,
alla data del 31 dicembre 2014
ovvero nel
corso dell'anno 2015, risultano
iscritte all'Albo nazionale
delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose
per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974,
n.
298;
b) dalle cooperative
aventi i requisiti
mutualistici, di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, dai
consorzi ed
dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo
X,
capo I, sez. II e
II-bis del codice
civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti al
predetto Albo nazionale
degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 ovvero
durante
il 2015.
Le imprese, le cooperative,
i consorzi e le
societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori dal
1° gennaio
2015 possono richiedere le riduzioni per i
viaggi effettuati dopo
tale iscrizione.
c) dalle imprese di
autotrasporto di merci per conto di
terzi e
dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea
che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso
dell'anno 2015,
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi
del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
d) dalle imprese
e dai
raggruppamenti aventi sede
in Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che,
alla data
del 31 dicembre 2014, ovvero nel corso dell'anno
2015, risultavano
titolari di apposita licenza in conto proprio
di cui all'art.
32
della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche' dalle
imprese e dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea, che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le
imprese,
le cooperative, i consorzi
e le societa'
consortili titolari di
licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2015 possono
richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati
dopo la
data di rilascio di detta licenza.
5. La riduzione
compensata di cui al punto 1 si applica
secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del
fatturato totale annuo realizzato da
ciascun
soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei
pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
coefficienti:
0,50 per i veicoli Euro
3;
1,00 per i veicoli Euro
4;
2,00 per i veicoli Euro
5;
2,50 per i veicoli Euro
6 e superiori;
b) applicazione ai
seguenti scaglioni di fatturato annuo
delle
percentuali di riduzione compensata secondo il seguente
prospetto:
=================================================
|Fatturato annuo
in | percentuale di riduzione|
| euro | |
+=====================+=========================+
|da 200.000 a
400.000 | 4,33% |
+---------------------+-------------------------+
|da 400.001
a | |
|1.200.000 | 6,50% |
+---------------------+-------------------------+
|da 1.200.001
a | |
|2.500.000 | 8,67% |
+---------------------+-------------------------+
|da 2.500.001
a | |
|5.000.000 | 10,83% |
+---------------------+-------------------------+
|oltre
5.000.000 | 13% |
+---------------------+-------------------------+
6. L'ulteriore
riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari
al
10% dei valori
percentuali riportati nella
tabella di cui al
precedente punto 5,
calcolata sul fatturato
relativo ai pedaggi
notturni.
7. Per i richiedenti che
si sono avvalsi di sistemi di
pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1°
gennaio
2015, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a
partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel
caso in cui l'ammontare complessivo
delle riduzioni
applicabili,
risultante dai rendiconti
trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato
centrale, risultasse superiore
alle
disponibilita', lo stesso
Comitato provvede al
calcolo del
coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento
disponibile
e la somma
complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi
diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al
ricalcolo dei
coefficienti di riparto
qualora l'ammontare complessivo
delle
riduzioni relative alle
domande presentate, calcolato
come da
disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 non pervenga a
saturare
l'ammontare
disponibile. Tale coefficiente, applicato
alle
percentuali di riduzione,
fornisce il valore
aggiornato delle
percentuali stesse.
9. Le
riduzioni dei pedaggi
si applicano per
i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1°
gennaio
2015, il sistema di classificazione dei veicoli
basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
10. Il fatturato
annuale, cui vanno
commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, e'
calcolato sulla base
dell'importo del
costo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con
veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno 2015,
per i
quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il
30
aprile 2016.
11. Le
societa' concessionarie danno
seguito ai rimborsi
ai
soggetti aventi titolo,
secondo le modalita'
previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato
centrale.
TITOLO II
Presentazione domande
12. La
presentazione delle domande
avviene, a pena
di
inammissibilita', inserendo i dati necessari nelle apposite maschere
presenti nella sezione
dedicata del sito
internet
www.alboautotrasporto.it, accessibile previa registrazione, secondo
le istruzioni ivi riportate, con la forma e con le modalita'
indicate
nell'allegato manuale d'uso che e' rinvenibile all'indirizzo
internet
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
13. La procedura di
presentazione della domanda prevede due fasi ad
intervalli temporali differiti:
fase 1: prenotazione
della domanda, finalizzata all'inserimento dei
dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici
cliente ad
esso imputabili, per come rilasciati dalla societa' di gestione
dei
pedaggi;
fase 2: presentazione
della domanda, finalizzata
all'abbinamento
dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti
con i veicoli utilizzati per i transiti;
14. La veridicita' dei
dati dichiarati in sede
di presentazione
delle domande da parte
delle imprese richiedenti
sono verificati
tramite collegamento telematico con il database dell'Albo
nazionale
degli
autotrasportatori e, con
specifico riferimento alle
caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento
telematico
con il CED della Motorizzazione. Le imprese o i consorzi di imprese
di nazionalita' estera, non facenti parte di cooperative,
consorzi e
societa' consortili aventi sede nel territorio dello stato italiano,
ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli
dichiarati i
cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono
tenute,
entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande
ad inviare
all'indirizzo pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le
carte di circolazione
di ciascun veicolo
indicato in sede
di
presentazione della stessa.
15. La domanda, a pena
di inammissibilita', deve essere firmata
in
formato elettronico dal titolare, ovvero dal
rappresentante legale
dell'azienda o da un suo procuratore, entro il termine di
scadenza di
presentazione delle domande;
a tal fine,
l'impresa deve dotarsi
dell'apposito kit per la firma digitale (smart card)
distribuito dai
certificatori
abilitati iscritti nell'elenco
pubblico previsto
dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
L'apposizione di
questa firma con
le modalita' sopra
indicate,
determina il completamento della domanda che, da quel momento,
assume
valore legale con le conseguenti responsabilita' previste
dall'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000,
n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di
falsita' in atti.
Attraverso la sottoscrizione digitale, ai
sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore
autorizza il
Comitato centrale e la Societa' Autostrade per l'Italia
e Telepass
S.p.A. al trattamento
dei propri dati
personali, al fine
di
consentire la lavorazione delle pratiche per il
riconoscimento del
beneficio richiesto.
16. La presentazione
della domanda richiede
il pagamento della
marca da bollo che va eseguito tramite bollettino
postale sul c/c
4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della presentazione
della domanda, il richiedente deve inserire negli appositi
campi gli
estremi del
versamento (data di
effettuazione del pagamento
ed
identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale
effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e'
tenuta a
conservare la ricevuta del pagamento (da
non inviare al
Comitato
centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.
16. A pena di esclusione
dal diritto, i termini della procedura
di
presentazione della domanda per richiedere il beneficio
di cui al
punto 1 sono cosi' stabiliti:
fase 1: dalle ore 9,00
del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del
13 luglio 2016;
fase 2: dalle ore 9,00
del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del
31 agosto 2016.
La presente delibera
verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2016
Il
presidente: Di Matteo
Allegato
Principali normative comunitarie sulle
emissioni inquinanti
(per i veicoli delle categorie
internazionali N1-N2-N3)
EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69
CE
2001/1 CE rif. 98/69
CE
2001/27 CE rif.
1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE
B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69
CE B
2001/1 CE rif. 98/69
CE B
2001/27 CE rif.
1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif.
2005/55/CE B1
EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif.
2005/55/CE B2
N1: veicoli destinati
al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati
al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati
al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.
EURO 6
715/2007*692/2008
(Euro 6 A)
715/2007*692/2008
(Euro 6 B)