Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 1 luglio 2016

 

Circolare n. 116/2016

 

Oggetto: Autostrade – Riduzione pedaggi 2015 – Aperti i termini per la prenotazione – Delibera CCAA 15.6.2016, su G.U. n.143 del 21.6.2016.

 

Fino alle ore 14,00 del 13 luglio restano aperti i termini per prenotare la riduzione dei pedaggi autostradali pagati nel 2015. Successivamente chi si sarà prenotato potrà – dalle ore 9,00 del 21 luglio alle ore 14,00 del 31 agosto – presentare la domanda.

 

I criteri e le modalità del beneficio, spettante alle imprese di autotrasporto, sono stati fissati dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori; la procedura per la prenotazione e la presentazione delle domande di riduzione è on line sul Portale dell’Albo all’indirizzo www.alboautotrasporto.it

 

Si rammenta che per fare richiesta di riduzione occorre aver pagato pedaggi nel 2015 per almeno 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi o cooperative vale la spesa complessiva dell’organismo.

 

La riduzione – che compete per transiti effettuati con furgoni, autocarri e complessi (categorie autostradali B 3, 4 e 5) di classe ecologica Euro 3 e superiori – va da un minimo del 4,33 ad un massimo del 13 per cento.

 

Il suddetto importo è maggiorato per i veicoli più ecologici e ridotto per quelli più inquinanti. Correggendo quanto già comunicato con precedente circolare, si fa precisa che per i veicoli Euro 3 le riduzione sono dimezzate, mentre per i veicoli Euro 5 ed Euro 6 le riduzioni sono maggiorate rispettivamente del 100 e del 150 per cento. Inoltre i pedaggi per i transiti nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita dall’autostrada tra le 2,00 e le 6,00) danno diritto ad un’ulteriore riduzione del 10 per cento.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.108/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n. 143 del 21.6.2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 15 giugno 2016 

Criteri, modalita' e termini di presentazione delle  domande  rivolte

all'ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei  pedaggi

autostradali,  pagati  dalle  imprese  comunitarie  di  autotrasporto

nell'anno 2015.

 

                 IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE

per  l'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che

        esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con

legge 26 febbraio 1999, n. 40;

  Visto in  particolare  l'art.  2,  comma  3  del  decreto-legge  28

dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che  assegna

al Comitato centrale per l'albo degli  autotrasportatori  risorse  da

utilizzare per la protezione ambientale  e  per  la  sicurezza  della

circolazione,    anche    con    riferimento    all'utilizzo    delle

infrastrutture;

  Visto l'art. 45 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che,  a

decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle

disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma

di euro 46.481.121,00;

  Visto il decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167  convertito  con

modifiche nella legge  10  agosto  2000,  n.  229,  che,  a  modifica

dell'art. 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

ha  elevato  la  predetta  somma  di  euro   46.481.121,00   a   euro

67.139.397,00;

  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del

Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme

assegnate al Comitato centrale per  l'albo  degli  autotrasportatori»

sul quale sono iscritte le risorse  finanziarie  di  volta  in  volta

definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di

modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

  Visto il decreto del  28  dicembre  2015  n.  482300  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, recante la «Ripartizione  in  capitoli

delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018»,

che prevede l'iscrizione,  per  l'anno  2016,  della  somma  di  euro

175.213.359,00 sul capitolo 1330  dello  stato  di  previsione  della

spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29  aprile

2015 n. 130 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge

23 dicembre 2014, n. 190 e' stata definita la  ripartizione,  per  il

triennio 2015-2017, delle risorse  recate  dal  medesimo  articolo  e

l'utilizzazione di euro 120.000.000,00 annui per le  misure  inerenti

la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera

c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da  assegnare  al  Comitato

centrale per l'albo degli autotrasportatori;

  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti prot. n. 104 del 13 aprile 2016, registrata dalla Corte dei

conti in data 3 maggio  2016,  con  la  quale  vengono  impartite  le

disposizioni da adottare per gli interventi relativi  all'anno  2014,

2015  e  2016  sulla  base  dei  fondi  disponibili,  salvo   diversa

disponibilita' delle risorse finanziarie;

  Vista la delibera n. 02/2016 del 6 maggio 2016,  con  la  quale  il

Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha destinato

la somma pari a euro 59.692.023,10, quale acconto, per  la  copertura

delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2015  dalle

imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto  di

cose, del contenzioso pregresso e delle relative spese di procedura;

  Considerato, inoltre, che per la copertura  delle  spese  derivanti

dall'eventuale  contenzioso  connesso  alle  procedure  di  riduzioni

compensate dei pedaggi, si  rende  necessario  accantonare  la  somma

indicativamente stimata in euro 100.000,00;

  Considerato, quindi, che, per le finalita'  sopraindicate,  risulta

disponibile  l'importo  di  euro  59.692.023,10,  dal  quale   andra'

detratto l'importo relativo alla copertura delle spese  necessarie  a

rendere  operativa  la  presente  delibera,  fermo  restando   quanto

previsto dalla citata direttiva n. 104 del 13  aprile  2016  e  salve

ulteriori somme che dovessero  residuare  dall'ammontare  come  sopra

preventivato;

  Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale  delle

riduzioni compensate dei pedaggi  autostradali  da  corrispondere  ai

soggetti aventi titolo;

  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile

l'invio  al  Comitato   centrale,   attraverso   il   sito   internet

www.alboautotrasporto.it, delle domande per le  riduzioni  compensate

dei pedaggi autostradali;

  Considerato,  altresi',  che  occorre  stabilire  i  criteri  e  le

modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  e  della  relativa

documentazione, ai fini dell'ottenimento delle  riduzioni  compensate

dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

 

                              Delibera:

 

                              TITOLO I

 

                         Disposizioni comuni

  1. I costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi a transiti

effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro  6  e  superiori,

appartenenti alle classi B3, 4 e 5, adibiti  a  svolgere  servizi  di

autotrasporto di cose in  disponibilita'  delle  imprese  di  cui  ai

successivo punto 4, sono  soggetti  ad  una  riduzione  compensata  a

partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, commisurata  al

volume del fatturato annuale in pedaggi.

  2. I costi per  pedaggi  autostradali  per  i  veicoli  di  cui  al

precedente  punto  1  sono  soggetti  ad  una   ulteriore   riduzione

compensata a partire dal 1° gennaio 2015 fino al  31  dicembre  2015,

commisurata al  volume  del  fatturato  annuale  in  pedaggi  qualora

effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore

22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita  prima  delle  ore  06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese,  alle  cooperative,  ai

consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto

4, che abbiano realizzato  almeno  il  10%  del  fatturato  aziendale

relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne,  secondo

le  modalita'  indicate  al  punto  6  della  delibera.  Qualora   il

raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio,  societa'

consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le  singole  imprese

ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il  10%  del

proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare

dell'ulteriore riduzione  compensata,  purche'  detto  raggruppamento

fornisca i dati necessari per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni

delle suddette imprese.

  3. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente

per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e saranno

applicate, in sede di emissione, sulle fatture intestate ai  soggetti

aventi titolo alla riduzione da ciascuna delle societa'  di  gestione

dei sistemi di pagamento differito del pedaggio.

  4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere

richieste:

  a) dalle imprese che, alla data del 31  dicembre  2014  ovvero  nel

corso dell'anno 2015, risultano  iscritte  all'Albo  nazionale  delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose

per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno  1974,  n.

298;

  b) dalle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui

all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato

14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, dai consorzi ed

dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V,  titolo  X,

capo I, sez. II e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto

l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale

degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 ovvero durante

il 2015.

  Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili

iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori  dal    gennaio

2015 possono richiedere le riduzioni per  i  viaggi  effettuati  dopo

tale iscrizione.

    c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi  e

dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea

che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell'anno  2015,

risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del

regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

    d) dalle imprese e  dai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia

esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data

del 31 dicembre 2014, ovvero nel corso  dell'anno  2015,  risultavano

titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32

della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche'  dalle  imprese  e  dai

raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  che

esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese,

le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili  titolari  di

licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2015  possono  richiedere

le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi  effettuati  dopo  la

data di rilascio di detta licenza.

  5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo  i

seguenti criteri:

  a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da  ciascun

soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei

pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:

  0,50 per i veicoli Euro 3;

  1,00 per i veicoli Euro 4;

  2,00 per i veicoli Euro 5;

  2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori;

    b) applicazione ai seguenti scaglioni di  fatturato  annuo  delle

percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

 

          =================================================

          |Fatturato annuo in   | percentuale di riduzione|

          |        euro         |                         |

          +=====================+=========================+

          |da 200.000 a 400.000 |         4,33%           |

          +---------------------+-------------------------+

          |da 400.001 a         |                         |

          |1.200.000            |         6,50%           |

          +---------------------+-------------------------+

          |da 1.200.001 a       |                         |

          |2.500.000            |         8,67%           |

          +---------------------+-------------------------+

          |da 2.500.001 a       |                         |

          |5.000.000            |         10,83%          |

          +---------------------+-------------------------+

          |oltre 5.000.000      |         13%             |

          +---------------------+-------------------------+

 

    6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari  al

10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al

precedente punto 5,  calcolata  sul  fatturato  relativo  ai  pedaggi

notturni.

  7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di  sistemi  di  pagamento

automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il    gennaio

2015, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire

dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

  8.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle   riduzioni

applicabili,  risultante  dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'

concessionarie  al  Comitato  centrale,  risultasse  superiore   alle

disponibilita',  lo  stesso  Comitato   provvede   al   calcolo   del

coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile

e  la  somma  complessiva  delle  riduzioni  richieste  dagli  aventi

diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo  dei

coefficienti  di  riparto  qualora  l'ammontare   complessivo   delle

riduzioni  relative  alle  domande  presentate,  calcolato  come   da

disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 non pervenga a saturare

l'ammontare   disponibile.   Tale   coefficiente,   applicato    alle

percentuali  di  riduzione,  fornisce  il  valore  aggiornato   delle

percentuali stesse.

  9.  Le  riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano   per   i   percorsi

autostradali per i quali risulta adottato, alla data del    gennaio

2015, il sistema di classificazione dei  veicoli  basato  sul  numero

degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

  10. Il  fatturato  annuale,  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni

compensate dei pedaggi, e'  calcolato  sulla  base  dell'importo  del

costo dei pedaggi relativi ai transiti  autostradali  effettuati  con

veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno  2015,  per  i

quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro  il  30

aprile 2016.

  11.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai

soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle

convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.

 

 

                              TITOLO II

 

                        Presentazione domande

  12.  La  presentazione   delle   domande   avviene,   a   pena   di

inammissibilita', inserendo i dati necessari nelle apposite  maschere

presenti    nella    sezione    dedicata    del     sito     internet

www.alboautotrasporto.it, accessibile previa  registrazione,  secondo

le istruzioni ivi riportate, con la forma e con le modalita' indicate

nell'allegato manuale d'uso che e' rinvenibile all'indirizzo internet

www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi

  13. La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad

intervalli temporali differiti:

  fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei

dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente  ad

esso imputabili, per come rilasciati dalla societa' di  gestione  dei

pedaggi;

  fase 2: presentazione della  domanda,  finalizzata  all'abbinamento

dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei  transiti

con i veicoli utilizzati per i transiti;

  14. La veridicita' dei dati dichiarati  in  sede  di  presentazione

delle domande da parte  delle  imprese  richiedenti  sono  verificati

tramite collegamento telematico con il database  dell'Albo  nazionale

degli   autotrasportatori   e,   con   specifico   riferimento   alle

caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento telematico

con il CED della Motorizzazione. Le imprese o i consorzi  di  imprese

di nazionalita' estera, non facenti parte di cooperative, consorzi  e

societa' consortili aventi sede nel territorio dello stato  italiano,

ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati  i

cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono tenute,

entro la data di scadenza del termine di presentazione delle  domande

ad inviare  all'indirizzo  pec  albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it  le

carte  di  circolazione  di  ciascun  veicolo  indicato  in  sede  di

presentazione della stessa.

  15. La domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in

formato elettronico dal titolare, ovvero  dal  rappresentante  legale

dell'azienda o da un suo procuratore, entro il termine di scadenza di

presentazione delle domande;  a  tal  fine,  l'impresa  deve  dotarsi

dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito  dai

certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco   pubblico   previsto

dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.

L'apposizione di  questa  firma  con  le  modalita'  sopra  indicate,

determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume

valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art.

76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,

n. 445, in caso di dichiarazioni  mendaci  e  di  falsita'  in  atti.

Attraverso la sottoscrizione digitale,  ai  sensi  dell'art.  13  del

decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza  il

Comitato centrale e la Societa' Autostrade per  l'Italia  e  Telepass

S.p.A.  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  al  fine   di

consentire la lavorazione delle pratiche per  il  riconoscimento  del

beneficio richiesto.

  16. La presentazione della  domanda  richiede  il  pagamento  della

marca da bollo che va eseguito tramite  bollettino  postale  sul  c/c

4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della  presentazione

della domanda, il richiedente deve inserire negli appositi campi  gli

estremi del  versamento  (data  di  effettuazione  del  pagamento  ed

identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato  centrale

effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e' tenuta a

conservare la ricevuta del pagamento  (da  non  inviare  al  Comitato

centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

  16. A pena di esclusione dal diritto, i termini della procedura  di

presentazione della domanda per richiedere il  beneficio  di  cui  al

punto 1 sono cosi' stabiliti:

  fase 1: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del

13 luglio 2016;

  fase 2: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del

31 agosto 2016.

  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 15 giugno 2016

 

                                             Il presidente: Di Matteo

 

 

 

                                                           Allegato

 

     Principali normative comunitarie sulle emissioni inquinanti

       (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

 

EURO 3

    98/69 CE

    98/77 CE rif. 98/69 CE

    1999/96 CE

    1999/102 CE rif. 98/69 CE

    2001/1 CE rif. 98/69 CE

    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

    2001/100 CE A

    2002/80 CE A

    2003/76 CE A

 

EURO 4

    98/69 CE B

    98/77 CE rif. 98/69 CE B

    1999/96 CE B

    1999/102 CE rif. 98/69 CE B

    2001/1 CE rif. 98/69 CE B

    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

    2001/100 CE B

    2002/80 CE B

    2003/76 CE B

    2005/55/CE B1

    2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

 

EURO 5

    2005/55/CE B2

    2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

    N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima

non superiore a 3,5 t.

    N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima

superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

    N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima

superiore a 12 t.

 

EURO 6

    715/2007*692/2008 (Euro 6 A)

    715/2007*692/2008 (Euro 6 B)